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Consultate in questa sezione le ultime news e gli aggiornamenti dello studio Zolesi. Sempre aggiornate. 

FORMAZIONE HACCP ONLINE IN REGIONE TOSCANA: NO GRAZIE!

La formazione degli alimentaristi (in attuazione della art. 2 e dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004) in Italia è demandata alle Regioni.
La Regione Toscana ha stabilito le modalità di erogazione dei corsi formativi per alimentaristi con la L.R. N. 24/2003 e con la Delibera della Giunta regionale Regione Toscana (D.G.R.T.) 21.07.2008, n. 559 (Bollettino Ufficiale Regionale 30 luglio 2008, n. 31).

L'obbligo della formazione del personale (titolare e addetti) che produce, manipola, trasforma, confeziona, trasporta e somministra alimenti deve essere assolto entro 180 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla data di assunzione. La D.G.R.T. n. 559/2008 prevede che: “I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; può essere previsto l'utilizzo, accanto ai sistemi tradizionali, anche di supporti informatici e multimediali. 
Nel caso si utilizzino questi ultimi, i corsi devono essere effettuati in presenza del responsabile dell'impresa alimentare o responsabile dell'autocontrollo, o suo sostituto, purché debitamente formati”. 

ANCHE IN QUESTO CASO, L’ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DALLE PIATTAFORME ONLINE NON È DA RITENERSI UN’ATTESTAZIONE SUFFICIENTE PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ. Tale attestazione potrà comportare un eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso in un percorso formativo organizzato da un’agenzia formativa accreditata e quindi un’eventuale riduzione delle ore di frequenza previste per il percorso. 

IN ALTRE PAROLE NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IN TOSCANA CORSI ONLINE, OVVERO IN MODALITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO

Allora perché si trovano sul mercato corsi HACCP online?
La Delibera regionale ha fornito direttive anche per quanto concerne la formazione degli addetti provenienti da altre regioni, impiegati in imprese alimentari site in Toscana.
In particolare ha stabilito che “se la formazione effettuata da tali addetti è documentata e svolta in conformità agli indirizzi della regione di provenienza, viene ritenuta idonea.”.
Questa precisazione, che vale per alimentaristi che hanno svolto la formazione in altre Regioni in cui è invece consentito lo svolgimento di tali corsi in modalità FAD (es. Veneto e Lazio), è spesso utilizzata da agenzie ed enti che vendono corsi online anche in Toscana dove tale modalità non è valida se non con le modalità dei casi sopra descritti.
Ne consegue che, in sede di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza, il riscontro di attestati ottenuti con corsi di formazione in FAD non assicuri il rispetto degli adempimenti normativi, vigenti nella Regione Toscana.
 
In caso di mancata formazione, il decreto legislativo 193/2007, relativo alle sanzioni nel campo alimentare, prevede (art.6, comma 5) quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.
disegno 3d di lavagna con la scritta HACCP
In particolare ha stabilito che “se la formazione effettuata da tali addetti è documentata e svolta in conformità agli indirizzi della regione di provenienza, viene ritenuta idonea”.
Questa precisazione, che vale per alimentaristi che hanno svolto la formazione in altre Regioni in cui è invece consentito lo svolgimento di tali corsi in modalità FAD (es. Veneto e Lazio), è spesso utilizzata da agenzie ed enti che vendono corsi online anche in Toscana, dove tale modalità non è valida se non con le modalità dei casi sopra descritti.
Ne consegue che, in sede di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza, il riscontro di attestati ottenuti con corsi di formazione in FAD non assicuri il rispetto degli adempimenti normativi, vigenti nella Regione Toscana.
 
In caso di mancata formazione, il decreto legislativo 193/2007, relativo alle sanzioni nel campo alimentare, prevede (art.6, comma 5) quanto segue:
“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.

SPESE MEDICHE: DETRAZIONE

Quali spese sanitarie danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% o altre agevolazioni fiscali, come inserirle in dichiarazione dei redditi, quali documenti conservare con e senza precompilata: la nuova Guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate è dedicata a una delle voci più importanti dei Modelli 730 e Redditi (29 miliardi di euro nel 2016), fornendo indicazioni su aspetti generali, riferimenti normativi, chiarimenti specifici per le diverse tipologie di spesa sanitaria, focus su familiari con patologie esenti e assistenza disabili.

La guida è online sul sito del Fisco: dalla home page basta cliccare sulla voce Guide fiscali, nel riquadro l’Agenzia Comunica, scegliendo poi l’Agenzia Informa.
Le regole generali: la maggior parte delle spese sanitarie danno diritto alla detrazione del 19%, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Si inseriscono nella dichiarazione relativa all’anno in cui sono state sostenute, solo se sono effettivamente sostenute dal dichiarante o riferite a familiari a carico (fanno eccezione le spese per patologie con diritto all’esenzione del ticket, che in alcuni casi possono essere riferite anche a familiari non carico), nei limiti dell’imposta lorda annua.
   
Attenzione: se una spesa è sostenuta, ad esempio, dal genitore per un figlio che ha un reddito superiore a quello previsto per essere considerato a carico, la detrazione non si può applicare. Gli eredi possono applicare detrazioni relative a spese sostenute dopo il decesso del parente, anche se non era fiscalmente a carico.

Se le spese sono state rimborsate non si applica la detrazione con alcune eccezioni: premi di assicurazioni sanitarie versate dal contribuente, assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente. 
Se la quota rimborsata è inferiore alla spesa sostenuta, la differenza si può portare in detrazione.

La documentazione va conservata per tutto il tempo in cui il Fisco può effettuare accertamenti (quindi, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo). Per le spese mediche all’estero si seguono le stesse regole relative a quella sostenute in Italia (unica differenza: la documentazione deve essere tradotta). Non sono detraibili le spese per il trasferimento all’estero, anche se determinato da motivi di cura.

Le detrazioni di spese sanitarie possono essere ripartite su quattro anni, con quote di pari importo, se l’ammontare complessivo annuo supera i 15mila 492,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro). la scelta va fatta nella dichiarazione dell’anno in cui le spese sono state sostenute, ed è irrevocabile.

Spese sanitarie detraibili al 19%:
  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica): rientrano anche le spese per il rilascio di certificati medici;
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica: bisogna conservare il cosiddetto scontrino parlante;
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
pubblicità detrazione fiscale per spese mediche
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno/acquisto o affitto di dispositivi mediche attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie);
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
La Guida delle Entrate contiene tutte le indicazioni specifiche per ogni tipologia di spesa: quando ci vuole la prescrizione medica e quando invece non è necessaria, quali sono le spese che non danno diritto a detrazione (esempio, interventi di chirurgia estetica), la documentazione da conservare o da presentare al Caf (per chi si rivolge agli intermediari per presentare la dichiarazione dei redditi). 

Nel caso di spese che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica eventualmente sostenute da un familiare, si può detrarre fino al tetto di 6mila 197,48 euro la parte che eventualmente non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia. 

Se quest’ultima non è tenuta alla presentazione della dichiarazione, il familiare può applicare interamente la detrazione.
Per quanto riguarda infine le persone con disabilità, possono portare in deduzione dal reddito le spese mediche generiche e di assistenza specifica (articolo 10 del Testo Unico Imposte sui Redditi). 
Le spese di assistenza specifica sono:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
  • prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Anche qui, può applicare l’agevolazione fiscale il familiare che ha eventualmente sostenuto la spesa, anche se la persone disabile non è fiscalmente a carico. 
Sottolineiamo che, in tutti i casi in cui si parla di familiare, si comprende anche il partner in unione civile, che è sempre equiparato al coniuge.

EQUITALIA: LE NOVITÀ DI LUGLIO

Equitalia va in soffitta. Ma soltanto in apparenza, essendo stata sostituita in ogni sua funzione da un nuovo ente che dispone anche di accessi più immediati alle info sui contribuenti, offrendo nel contempo servizi innovativi.

Il Decreto Legge n. 193 del 2016 ha disposto la chiusura definitiva di Equitalia che dal 1° luglio 2017 è diventata effettiva. Al suo posto è stato istituito un nuovo ente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Vediamo quali sono i principali cambiamenti e le novità introdotte.

Cos’è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è il nuovo ente pubblico economico con autonomia organizzativa patrimoniale e contabile, soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia è radicata in tutto il territorio nazionale con più sedi e a partire dal 1° luglio svolgerà anche le funzioni di riscossione precedentemente affidate a Equitalia, ad eccezione della Regione Sicilia dove la riscossione è stata affidata a un soggetto terzo.

Come cambiano i poteri dell’ente?
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto un potenziamento delle funzioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come ad esempio la possibilità di accedere alla banca dati dell’Anagrafe tributaria per acquisire tutte le informazioni disponibili sul contribuente: verificare se sono in essere rapporti di lavoro dipendente; controllare gli stipendi percepiti; conoscere la presenza di indennità come le pensioni; verificare le disponibilità sul conto corrente per poter procedere ad eventuali pignoramenti.

Cosa cambia per il contribuente?
Sono previste alcune novità con il passaggio di testimone, mentre gli sportelli, le sedi e la modulistica vedranno soltanto un cambiamento nel logo (in questo caso AER), i servizi e le attività svolte dal nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno in continuità con quanto precedentemente fatto da Equitalia.
Dal punto di vista operativo varia l’indirizzo web a cui raggiungere la pagina dell’Entrate-Riscossione disponibile al link www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Per accedere all’area riservata occorrerà utilizzare le credenziali già in possesso degli intermediari e dei contribuenti in genere. 
Dal sito sarà possibile visualizzare la posizione debitoria del contribuente da controllare, aderire alla definizione agevolata, chiedere o sospendere una rateizzazione e pagare cartelle e avvisi.
Altre novità anche dal lato social sono l’app Equiclick e l’attivazione del nuovo canale Twitter @AE_Riscossione che andrà a sostituire il vecchio canale di Equitalia, mentre non cambia il numero telefonico del contact center per ottenere informazioni e consulenza.
Come migliorano i servizi offerti?
Il nuovo ente punta sui servizi innovativi e sono due le principali novità che mirano alla riduzione dei tempi di attesa e a consentire di fornire al contribuente un servizio più efficiente.
In questa ottica infatti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto che il contribuente possa essere identificato già al momento della prenotazione dell’operazione mediante l’utilizzo del codice fiscale in modo da permettere all’operatore di conoscere in tempo reale la sua situazione e di fornire un servizio personalizzato.
É in arrivo inoltre la nuova app, la cui attivazione è prevista dopo l’estate, che consentirà al contribuente di “saltare la fila” per la prenotazione allo sportello dell’Agenzia grazie alla possibilità di farlo direttamente dal proprio smartphone o tablet, indicando il tipo di servizio di cui si necessita e l’ora e il giorno che si preferisce. In questo caso i vantaggi sono doppi: il contribuente potrà conoscere i tempi di attesa per il tipo di servizio scelto e una volta arrivato presso la sede degli uffici potrà evitare l’attesa effettuando il riconoscimento mediante il QR code attribuito in fase di prenotazione.
un uomo che legge una cartella esattoriale
Altre novità anche dal lato social sono l’app Equiclick e l’attivazione del nuovo canale Twitter @AE_Riscossione che andrà a sostituire il vecchio canale di Equitalia, mentre non cambia il numero telefonico del contact center per ottenere informazioni e consulenza.

Come migliorano i servizi offerti?
Il nuovo ente punta sui servizi innovativi e sono due le principali novità che mirano alla riduzione dei tempi di attesa e a consentire di fornire al contribuente un servizio più efficiente.
In questa ottica infatti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha previsto che il contribuente possa essere identificato già al momento della prenotazione dell’operazione mediante l’utilizzo del codice fiscale in modo da permettere all’operatore di conoscere in tempo reale la sua situazione e di fornire un servizio personalizzato.

É in arrivo inoltre la nuova app, la cui attivazione è prevista dopo l’estate, che consentirà al contribuente di “saltare la fila” per la prenotazione allo sportello dell’Agenzia grazie alla possibilità di farlo direttamente dal proprio smartphone o tablet, indicando il tipo di servizio di cui si necessita e l’ora e il giorno che si preferisce. 
In questo caso i vantaggi sono doppi: il contribuente potrà conoscere i tempi di attesa per il tipo di servizio scelto e una volta arrivato presso la sede degli uffici potrà evitare l’attesa effettuando il riconoscimento mediante il QR code attribuito in fase di prenotazione.
persone ad un corso di sicurezza sul lavoro

FORMAZIONE DIPENDENTI

La presente per comunicarvi che il prossimo venerdì 14 Luglio dalle ore 15,00, presso le aule formative del circolo ANSPI SAN LUIGI (EX PALAZZO GESUITI) in via 7 Luglio 3 a Carrara , inizierà un nuovo corso di formazione per lavoratori dipendenti (MODULO DI FORMAZIONE DI BASE N. 4 ORE).
 
Con riferimento alle precedenti comunicazioni ricordo che, in virtù del nuovo accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 26 Gennaio 2012, il Datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione obbligatoria. 
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale di n. 4 ore (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica (in base tipologia di attività svolta ed al settore di rischio di appartenenza).
Data l'importanza dell'argomento vi invitiamo a contattare lo Studio per avere tutte le informazioni in merito.

Compilare il modulo nella pagina contatti per maggiori informazioni

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